Credito d’imposta formazione 4.0

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Credito di imposta Formazione 4.0, come funziona e a chi spetta

Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è un’agevolazione fiscale strategica per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti negli ambiti previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, ora inseriti nel Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, che costituisce uno dei tasselli fondamentali del Recovery Fund italiano.

La legge 178 del 30 dicembre 2020 interviene nuovamente sul credito di imposta formazione 4.0 introdotto originariamente dalla Legge 205 del 27/12/2017 e più volte modificato, estendendo il riconoscimento dell’agevolazione fino al periodo in corso al 31 dicembre 2022. Vediamo in dettaglio quali sono i soggetti potenzialmente interessati e quali le condizioni per usufruire dell’agevolazione per attività formative erogate dal primo gennaio 2021.

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico o dal regime contabile o fiscale adottato che effettuano spese in attività di formazione 4.0. Rientrano sia le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sia gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Questi ultimi possono accedere al credito di imposta anche in relazione al personale dipendente che non sia dedicato esclusivamente alle attività commerciali.

Soggetti esclusi

Sono esclusi i soggetti non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Non possono inoltre accedere all’agevolazione le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 né quelle che il Regolamento UE 651/2014, articolo 2, punto 18 definisce in difficoltà e cioè quelle che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
  3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  5. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  •  il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5
  • il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Attività formative agevolate

Sono ammissibili le attività formative che riguardino vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia della produzione erogate nelle seguenti tematiche 4.0:

  • Big data e analisi dei dati
  • Cloud e fog computing
  • Cyber security
  • Sistemi cyber-fisici
  • Prototipazione rapida
  • Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • Robotica avanzata a e collaborativa
  • Interfaccia uomo macchina
  • Manifattura additiva
  • Internet delle cose e delle macchine
  • Integrazione digitale dei processi aziendali

Le attività formative sopra elencate devono essere applicate negli ambiti indicati nell’Allegato A alla Legge 205/2017 riportato al termine del presente articolo. Sono invece escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi e/o conformarsi a normative obbligatorie (es: salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente, ecc.)

Misura e forma dell’agevolazione

Le attività formative sopra elencate devono essere applicate negli ambiti indicati nell’Allegato A alla Legge 205/2017 riportato al termine del presente articolo. Sono invece escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi e/o conformarsi a normative obbligatorie (es: salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente, ec

L’articolo 1, comma 211 della Legge 160/2019 prevede che il credito di imposta è riconosciuto come segue:

  • 50 % delle spese ammissibili per le piccole imprese con un limite massimo annuale di 300.000 euro
  • 40 % delle spese ammissibili per le medie imprese con un limite massimo annuale di 250.000 euro
  • 30 % delle spese ammissibili per le grandi imprese con un limite massimo annuale di 250.000 euro

La misura del credito di imposta aumenta al 60% (indipendentemente dalla dimensione dell’impresa ma all’interno dei limiti massimi annui previsti) nel caso in cui le spese ammissibili siano relative alla formazione di categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 che definisce quali lavoratori svantaggiati quelli che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  1. non hanno un impiego retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR;
  2. hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni
  3. non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
  4. hanno compiuto 50 anni di età;
  5. hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del TUIR
  6. sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale e che appartengono al genere sottorappresentato;
  7. appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile

I lavoratori “molto svantaggiati” sono invece così individuati:

  • sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito dalla lettera a)
  • sono privi dal almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito dalla lettera a) e appartengono a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).

Spese ammissibili

La legge 178/2020 ha modificato l’articolo 1, comma 210-bis della Legge 160/2019, prevedendo un ampliamento delle spese ammissibili a partire da quelle sostenute dal periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, richiamando a tal proposito i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e cioè:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione. Il Decreto Interministeriale del 4 maggio precisa che in questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che siano lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Con riferimento alle spese di personale impegnato come discente, il costo aziendale corrisponde alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Il Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018 precisa inoltre che sono ammissibili anche le spese per attività formative erogate da soggetti esterni all’impresa a condizione che si tratti di:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia Autonoma in cui l’impresa ha la propria sede legale od operativa,
  • Università pubbliche o private o strutture ad esse collegate,
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001,
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37,

All’elenco sopra indicato si sono aggiunti anche gli Istituti Tecnici Superiori per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 213 della Legge 160/2019. Nel computo delle spese ammissibili rientrano al 100% anche le spese sostenute per l’attività di certificazione dei costi sostenuti da parte di un professionista iscritto al Registro dei Revisori Legali fino ad 5.000 euro, a patto che non vengano superati i limiti massimi annui previsti per le spese agevolabili.

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